Comunicazione del Delegato n. 2 del 24.01.2023
Data:
24 Gennaio 2023

Oggetto: Adempimenti dichiarativi e contributivi 2023.
Gentili Colleghe e Colleghi,
Vi anticipo, in sintesi, i contenuti della comunicazione che riceverete nei prossimi giorni direttamente da Cassa Geometri.
Gli importi di contribuzione minima soggettiva e integrativa 2023 sono, rispettivamente, pari ad euro 3.405,00 ed euro 1.705,00. Le aliquote sono invariate al 18% e al 5%, nello stesso ordine. Il contributo di maternità è stato fissato in euro 30,00.
Per maggiori informazioni, cliccate qui.
La dichiarazione reddituale (ex modello 17) dovrà essere presentata, tramite la Vostra area riservata, entro il 2 ottobre 2023 (di differimento del 30 settembre, che cade di sabato). In caso di presentazione tardiva, ovvero omessa, troverà applicazione il regime sanzionatorio.
I contributi minimi potranno essere versati in quattro rate non obbligatorie con scadenze il 27 febbraio, 27 aprile, 27 giugno e 28 agosto. Nessuna delle scadenze è perentoria, tranne l’ultima, oltre la quale non sarà più possibile generare alcun modulo di versamento. Il mancato versamento di tutte, o di una parte, delle rate suddette non genera applicazione di alcuna sanzione.
Termine perentorio, invece, per la presentazione della dichiarazione resta il 2 ottobre. Entro tale data si dovrà, dopo aver inviato la dichiarazione reddituale, ottemperare al versamento della contribuzione:
– in un’unica soluzione;
– in quattro rate mensili, di cui la prima al 2 ottobre e interesse annuo dell’1%;
– in dieci rate mensili, di cui la prima al 2 ottobre e interesse annuo del 2,5%.
ATTENZIONE: da quest’anno, tutti gli Iscritti – a prescindere dal regime fiscale applicato – dovranno comunicare il volume d’affari AL NETTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO. In questo modo la modalità di compilazione sarà uniforme per tutta la platea.
Entro il 2 ottobre, in sede di dichiarazione, sarà anche possibile optare per il versamento del contributo volontario, in quota percentuale sul reddito professionale dichiarato, usufruendo poi, nell’anno successivo, della deducibilità fiscale totale del medesimo. Il versamento del contributo volontario dovrà avvenire entro il 31 dicembre successivo, diversamente non verrà applicata alcuna sanzione.
In ultimo, Vi ricordo che è sempre possibile la compensazione con i crediti fiscali tramite il modello F24 Accise, da presentarsi ALMENO 15 GIORNI PRIMA della dichiarazione reddituale.
Per maggiori informazioni, anche relative ai praticanti, ai neo-iscritti ed ai re-iscritti, Vi rimando alla pagina dedicata sul sito istituzionale di Cassa (link).
Un cordiale saluto.
luca basso
Ultimo aggiornamento
5 Febbraio 2023, 18:07